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LA NUOVA
FIGURA DELL’AMMINISTRATORE in base alla legge 122/12
Di Mario felici ( 11
Luglio 2013)
La nuova disciplina in
materia di condominio entrata in vigore pochi giorni or sono
ratifica e rende di pubblico dominio una serie di responsabilità che
pian piano , sentenza dopo sentenza erano state poste quasi
"sottotraccia" a carico dell’amministratore di condominio.
Infatti nel tempo la
figura dell’amministratore si è trasformata e di molto, passando da
interprete e custode dei pochi articoli del codice civile che
riguardano la vita del condominio ad analizzatore delle varie
sentenze che nei vari gradi di giudizio di cui disponiamo si sono
occupate dei mille risvolti della vita condominiale, spesso
contraddicendosi e spesso non riuscendo a risolvere in toto il
problema anche alla luce della pluralità delle casistiche.
Oggi l’amministratore è
professionista nel suo campo; studia la normativa in materia di
sicurezza degli impianti e si scontra con i condomini per fargli
capire l’obbligatorietà della sua applicazione; studia le leggi in
materia di sicurezza negli ambienti, di sicurezza nei garages
interrati, di tutela delle persone che operano per il condominio, di
antincendio scontrandosi ancora con chi pensa solo a risparmiare
pochi euro, disponibile di contro a correre ed a far correre al
condomino ed all’amministratore, rischi enormi esponendoli a
possibili richieste risarcitorie elevatissime in caso di sinistro.
L’amministratore in base
alla Legge 122/2012 è responsabile amministrativo, responsabile
della contabilità, delle fatture, della dichiarazione dei redditi
del condominio, del versamento delle ritenute di acconto e dei
contributi, della tassa rifiuti, delle utenze comuni, della
sicurezza delle scale, dell’altezza delle ringhiere, dell’ascensore,
dei vetri e dei tendaggi condominiali, del mancato pagamenti delle
quote da parte dei condomini, della presenza o meno di certificati
di conformità degli impianti interni dei singoli appartamenti, della
compilazione e della conservazione del registro nel quale annotare
proprietari, usufruttuari, inquilini di ogni immobile, della tenuta
delle scritture contabili per 10 anni ecc.
Gli si chiede poi, per
essere amministratore di qualità, di partecipare a corsi formativi
ed informativi, professionalizzanti e volti alla crescita delle
competenze; tutto questo nell’intenzione da parte del legislatore di
creare una vera e propria compagine di professionisti; facendo venir
meno quelle figure che, non avendo trovato altro mestiere, si
improvvisavano amministratori di condominio. Questo non impedisce
naturalmente al condomino proprietario di continuare a gestire " in
proprio" il condominio senza essere iscritto o abilitato con un
corso formativo e professionalizzante ( obbligatorio per chi invece
voglia iniziare la professione di amministratore di condominio) ma
certo che, le responsabilità che oggi vengono inequivocabilmente
legate a questa figura di certo scoraggeranno di molto
l’auto-amministrazione. A fronte di queste maggiori incombenze
l’amministratore riceve dalla legge un maggior potere coercitivo nei
confronti dei condomini irrispettosi delle regole condominiali con
la possibilità di erogare sanzioni che vanno dai 200 agli 800 euro (
prima la sanzione massima erano le vecchie 100 lire).
Certo queste nuove
responsabilità probabilmente cambieranno in breve tempo quell’idea
dell’amministratore "mero pagatore di bollette" in favore di una
professionalità e di un professionismo che, spero , vorrà anche
vedersi riconosciuto in termini economici visto che le incombenze
aumentano ma i compensi dell’amministratore troppo spesso restano
immobili

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